STATUTI DELLA

"ASSOCIAZIONE ISTITUTO RICERCHE SOLARI LOCARNO"

(revisione approvata dall'assemblea della "Associazione Istituto Ricerche Solari Locarno" del 7 gennaio 2005)

I. Nome e sede.

Art. 1. Sotto la denominazione "Associazione Istituto Ricerche Solari Locarno", in seguito designata con la sigla AIRSOL, è costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.

Art. 2. La sua sede è fissata a Locarno-Monti, Prato Pernice.

II. Finalità e scopi.

Art. 3. La AIRSOL ha i seguenti scopi:

a) sostenere l'attività dell'Istituto Ricerche Solari Locarno(IRSOL) tramite la Fondazione Istituto Ricerche Solari Locarno (FIRSOL) di cui l'AIRSOL è membro.

b) favorire ed ampliare le ricerche di astrofisica e collaborare con altri enti ed associazioni aventi analoghe finalità scientifiche, in particolare con l'Associazione Specola Solare Ticinese.


III. Mezzi finanziari.

Art. 4. Per perseguire gli obiettivi elencati nell'art.3, la AIRSOL dispone dei seguenti mezzi finanziari

a) le quote sociali annue dei membri.

b) le sovvenzioni periodiche di enti pubblici e privati.

c) i contributi, lasciti e donazioni di membri o terze persone.

Art. 5. Le finanze vengono amministrate dal Consiglio Direttivo che ne darà scarico annualmente all'Assemblea Generale.

Art. 6. Le quote sociali annue dei membri attivi ordinari vengono fissate dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 7. Gli impegni pecuniari della AIRSOL sono garantiti esclusivamente dalle sue finanze.



IV. Membri.

Art. 8. La AIRSOL si compone di:

a) membri individuali attivi ordinari e sostenitori.

b) enti pubblici e privati o persone giuridiche che sovvenzionano periodicamente l'AIRSOL; essi saranno rappresentati da un delegato.

c) membri donatori vincolati da accordi particolari o meno, che possono essere persone fisiche, enti pubblici o persone giuridiche contribuenti alle finanze sociali con importi rilevanti. Le persone giuridiche e gli enti pubblici sono rappresentati in seno alla società da un delegato.

Art. 9. Le domande di ammissione devono venir presentate per scritto al Consiglio Direttivo, che decide dell'accettazione o meno. E' riservato il ricorso all'Assemblea Generale.

Art.10. La qualità di membro si perde :

a) per dimissioni, da presentare per scritto entro la fine dell'anno.

b) per esclusione, per motivi gravi, da parte dell'Assemblea.

c) per inadempienza finanziaria da parte dei soci individuali attivi.

V. Organizzazione.

Art.11. Gli organi della AIRSOL sono:

a) L'Assemblea Generale, che riunisce tutti i membri individuali attivi ed i rappresentanti delegati almeno una volta all'anno, al più tardi entro la fine di marzo, su convocazione del Consiglio Direttivo od a richiesta di almeno un quinto dei soci. Essa è valida con qualsiasi numero di soci presenti e delibera, a maggioranza assoluta dei presenti, solo su trattande elencate all'ordine dei giorno. La convocazione e il relativo ordine del giorno sono inviati per iscritto ai soci almeno 10 giorni prima della riunione.

b) Il Consiglio Direttivo, composto da sette a undici membri, eletti ogni tre anni dall'Assemblea Generale, ossia:

- un presidente

- un vice-presidente

- un segretario

- un cassiere

- da tre a sette altri membri aggiunti.

c) L'Ufficio di revisione, composto da due persone elette e rieleggibili ogni tre anni dall'Assemblea Generale, per il controllo annuale dei conti, di cui dà scarico all'Assemblea Generale.

Art. 12. L'Assemblea Generale decide sulle questioni elencate nelle trattande, comprese le modifiche degli statuti e tutte le questioni non riservate agli altri organi dell'Associazione.

Art. 13. I1 Consiglio Direttivo rappresenta la società verso i terzi e si occupa dell'amministrazione e della gestione delle finanze. Esso può nominare commissioni speciali per compiti particolari elencati tra i suoi scopi.

Art. 14. Il Consiglio Direttivo nomina un rappresentante dell'AIRSOL in seno alla FIRSOL.

Art. 15. Il Consiglio Direttivo stipula i contratti e le convenzioni necessari al conseguimento dei fini prefissi e disciplina il diritto di firma.

VI. Disposizioni finali.

Art. 16. L'Associazione può essere sciolta da un'Assemblea Generale straordinaria alla quale siano presenti almeno due terzi dei soci e delegati iscritti e con la maggioranza di almeno i due terzi dei presenti.

Art. 17. In caso di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio dovrà essere destinato alla "Associazione Specola Solare Ticinese" (ASST) ed in sua eventuale assenza ad altre associazioni o istituzioni aventi analoghe finalità.

Art. l8. La presente revisione degli statuti è stata sottoposta ed approvata dall'assemblea Generale dell'AIRSOL del 7 gennaio 2005 ed entra immediatamente in vigore.


Locarno, 7 gennaio 2005

il presidente: P.Jetzer

il segretario: M.Bianda